DECRETO “RISTORI”, TUTTE LE MISURE A FAVORE DELLO SPORT E DEL NO PROFIT

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a cura di: Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri

Nella Gazzetta Ufficiale n° 269 del 28 ottobre 2020, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Con il decreto sono state approvate una serie di misure di interesse per l’associazionismo sportivo, mentre per quanto riguarda gli enti del terzo settore e gli enti non commerciali in genere, soprattutto se non dotati di partita IVA, le misure previste sono del tutto insufficienti.

Analizziamole comunque brevemente, rimandando eventuali approfondimenti a successivi contributi.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 17)

Per il mese di novembre, Sport e Salute erogherà un’indennità di 800 euro ai lavoratori sportivi che operano presso ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o ridotto l’attività sportiva.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 124 milioni di Euro.

Le condizioni per usufruirne sono le stesse stabilite con decreto 18 del marzo 2020 (contratti, lettere d’incarico, assenza di altri lavori dipendenti o autonomi retribuiti etc. etc.).

Chi ha già percepito l’indennità, non dovrà presentare ulteriori domande, e la nuova indennità gli sarà direttamente accreditata sul conto corrente, anche se il rapporto di collaborazione è cessato, e non più rinnovato, nel mese di maggio. Sport e Salute precisa che i beneficiari riceveranno dunque la e-mail per la verifica delle cause di incompatibilità e, nel caso non inviassero alcuna e-mail, gli verrà erogata l’indennità.

Chi non l’ha mai percepita, dovrà fare domanda entro il 30 novembre attraverso la piattaforma informatica predisposta da Sport e Salute.

 

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)

Per questo contributoa fondo perduto, sono stati stanziati complessivamente 50 milioni, destinati esclusivamente a quelle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con un provvedimento emanato dal Capo del Dipartimento per lo Sport.

 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 1)

Anche per questo contributo, a fondo perduto, sono stati stanziati complessivamente 50 milioni. Ad esso possono accedere, oltre alle SSD, anche ASD, Enti del Terzo Settore ed enti non commerciali in genere, purché in possesso di Partita IVA e operanti in quei settori economici per i quali il DPCM 24 ottobre ha imposto limitazioni all’attività svolta. Ulteriori condizioni:

  • Avere un codice ATECO tra quelli compresi nell’allegato 1 del Decreto (ce ne sono molti tipici delle nostre associazioni di carattere culturale, quali quelli relativi ad associazioni e formazioni culturali, artististiche, teatrali, etc, nonché di carattere sportivo, quali gestione di palestre, gestione di impianti sportivi, enti e organizzazioni sportive etc.;
  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In pratica, il nuovo contributo, nella maggior parte dei casi, integra quello già disposto dal decreto legge 34 del maggio scorso, con importi diversi a seconda del Codice ATECO. Non sarà corrisposto se è già stato corrisposto l’importo massimo ottenibile. Chi l’ha già ricevuto si ritroverà infatti questo nuovo importo direttamente sul conto corrente, mentre chi non ha presentato domanda ai sensi del decreto 34, dovrà farlo secondo la procedura stabilita dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 giugno 2020, entro il termine che sarà fissato dall’Agenzia stessa.

 

Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (art.2)

Il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo, è stato incrementato di 5 milioni di euro. L’incremento è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità. Anche in questo caso si ripete un’operazione già fatta nella prima fase del lockdown, con il decreto legge 23 dell’aprile scorso. Sarà il Credito Sportivo a stabilire il criterio con cui gestire l’utilizzo di tale ulterore fondo.

 

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione in deroga. (Art. 12.)

La possibilità di usufruire di ulteriori 6 settimane (collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021) di cassa integrazione, riguarda i dipendenti di quei datori di lavoro che sospendono o riducono la loro attività a seguito dell’emergenza epidemiologica. Le domande andranno inoltrate direttamente all’INPS.

 

Esonero e sospensione versamento dei contributi previdenziali (art. 12 e 13)

I datori di lavoro privati che non richiedono le ulteriori sei settimane di cassa integrazione, sono esonerati, per ulteriori quattro settimane, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei contributi INAIL.

Per i datori di lavoro privati operanti in quei settori economici per i quali il DPCM 24 ottobre ha imposto limitazioni all’attività svolta (codici ATECO allegato 1 al decreto) sono sospesi i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di novembre. Il pagamento può essere effettuato entro il 16 marzo 2021, o fino a quattro rate decorrenti dal 16 marzo 2021.

Nel decreto, ci sono poi misure di sostegno agli operatori della cultura (art. 5), la cancellazione della seconda rata IMU per quei soggetti che esercitano l’attività di cui all’allegato 1 del decreto (art. 9), mentre per quanto riguarda il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 8), che il decreto prevede per un arco temporale di tre mesi (ottobre – dicembre 2020) la formulazione del testo, che parla di “imprese”,  al momento sembrerebbe escludere la quasi totalità dei soggetti non profit. Infine, l’invio del 770 è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Torneremo a informarvi puntualmente appena i provvedimenti previsti saranno emanati, mentre gli uffici nazionali e i comitati territoriali sono a disposizione di tutti gli affiliati per le modalità di accesso alle misure approvate.

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