Pubblicazione dei contributi pubblici

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La Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 ha introdotto obblighi di pubblicità a carico dei soggetti beneficiari di contributi pubblici.

La disciplina, nella versione attualmente in vigore, prevede che l’onere di pubblicare le informazioni sui contributi ricevuti ricada su:

a) la generalità delle associazioni, ivi incluse quindi le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore, mediante diffusione sul proprio sito Internet o sul sito internet della Rete associativa a cui l’associazione aderisce o anche attraverso la pubblicazione sulla pagina del social network, come Facebook, dell’associazione;

b) le imprese, mediante la pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio oppure, se non tenute alla sua redazione, mediante la diffusione sui propri siti Internet o in mancanza di questi ultimi, nei portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L’obbligo di trasparenza riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, percepiti in denaro o in natura (es: sede in comodato), nell’esercizio precedente: non sono da comunicare i corrispettivi ricevuti per prestazioni di servizi come avveniva in origine. La pubblicazione è richiesta solo se l’ente ha ricevuto un importo pari o superiore a euro 10.000: tale importo deve intendersi riferito non al singolo contributo ricevuto ma alla sommatoria dei contributi pubblici ricevuti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019.

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